12 Marzo 2026

Dazi Usa: stop ai dazi Ieepa ma subito in vigore nuove tariffe al 10%

Dazi che vanno, dazi che tornano. Dopo il braccio di ferro con la Corte Suprema che ha portato alla dichiarazione di illegittimità dei dazi imposti con l’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), dal 24 febbraio l’agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere americana (U.S. Customs and Border Protection) ne ha cessato la riscossione.

Tuttavia, l’epopea legata ai dazi imposti dal Presidente Trump a partire dal 2025 è tutt’altro che conclusa. Il 20 febbraio il Presidente ha firmato una Presidential Proclamation sulla base della Section 122 del Trade Act del 1974, introducendo così un nuovo dazio all’importazione al 10% su molti prodotti precedentemente soggetti ai dazi Ieepa (con l’intenzione dichiarata di aumentarlo sino al 15%).

Non vi è stata quindi alcuna interruzione tra la cessazione dei dazi Ieepa e i nuovi dazi della Section 122 entrati in vigore alle 6 del mattino del 24 febbraio stesso (la mezzanotte di Washington). Eventuali dazi Ieepa riscossi dopo la decisione della Corte Suprema potrebbero essere potenzialmente rimborsabili, ma il quadro resta incerto.

Ne parliamo con Jeremy Maltby, partner dello Studio Legale Portolano Cavallo, avvocato con ampia esperienza in contenzioso, indagini interne e questioni regolatorie e transnazionali, già Senior Counsel and Special Assistant to President Barack Obama presso la Casa Bianca, e con Irene Picciano, partner dello stesso studio e responsabile delle practice di diritto della concorrenza e dell’Unione europea, tra i principali esperti italiani in materia di antitrust ed EU law.

Partiamo dalle basi: Trump può imporre dazi senza Congresso?

Con la sentenza della Corte Suprema si è chiuso lo spazio per usare i poteri d’emergenza dell’Ieepa come scorciatoia tariffaria – commenta Jeremy Maltby – ma l’effetto per le imprese, nell’immediato, è soprattutto operativo: i dazi Ieepa si fermano, e quasi contestualmente ne parte un altro regime, fondato su una base legislativa diversa. La partita ora si gioca su due fronti: l’impatto dei nuovi dazi e il tema, ancora aperto, dei rimborsi per quanto già versato – aggiunge Irene Picciano – è essenziale che le aziende europee si muovano con metodo: documentazione, tracciabilità doganale e tutela dei termini sono la condizione per non perdere opportunità di recupero.

Arrivano così i nuovi dazi al 10%. Quanto durano e come si applicano?

I nuovi dazi Section 122 si applicano in larga misura agli stessi prodotti coperti dai dazi precedenti, con alcune nuove eccezioni. Si tratta di una misura temporanea, che resterà in vigore per 150 giorni, fino al 24 luglio 2026, salvo revoca anticipata da parte del Presidente o proroga da parte del Congresso. Fatte salve le esenzioni indicate, i nuovi dazi si aggiungono agli altri dazi già esistenti, che restano pienamente in vigore.

A quali prodotti si applicheranno?

I dazi Ieepa erano basati sul Paese di origine e non sul tipo di prodotto: si applicavano quindi a tutte le merci provenienti da un determinato Paese, salvo specifiche esenzioni. La nuova struttura resta in larga parte simile, con alcune eccezioni, tra cui: determinati minerali critici, energia e prodotti energetici, alcuni prodotti agricoli (tra cui carne bovina, pomodori e arance), alcuni prodotti elettronici, una gamma di veicoli. La decisione della Corte Suprema e lo stop ai dazi Ieepa non incidono su altri dazi già esistenti, inclusi quelli imposti ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 e della Section 301 del Trade Act del 1974. Rimangono ad esempio pienamente in vigore i dazi della Section 232 su acciaio, alluminio, rame, legname, automobili e determinati veicoli a motore.

Vista la dichiarazione di illegittimità dazi imposti con lo Ieepa, le aziende possono chiederne il rimborso?

Gli Importers of Record (ossia, alternativamente, il proprietario, l’acquirente o il destinatario delle merci che accetti di assumersi le responsabilità connesse alle operazioni doganali di importazione, ndr.) che intendono richiedere il rimborso dei dazi Ieepa si trovano oggi in un quadro giuridico non ancora definito. La decisione della Corte Suprema non affronta il tema dei rimborsi e le autorità doganali non hanno ancora fornito istruzioni operative. Non è quindi chiaro se l’agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere americana procederà volontariamente a rimborsi in via amministrativa, oppure gli importatori dovranno ottenere un provvedimento giudiziario.

Cosa si può fare quindi concretamente?

Al momento le opzioni sono due: avviare procedure amministrative di rimborso doganale e/o presentare ricorsi dinanzi alla Court of International Trade, contestando l’assenza di una valida base giuridica per i dazi Ieepa già riscossi. Prima della sentenza, l’agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere americana sosteneva che la riscossione dei dazi Ieepa non fosse soggetta a procedure di ricorso amministrativo. Se questa interpretazione venisse confermata, gli importatori potrebbero dover fare ricorso alla Court of International Trade. Le imprese che hanno pagato i dazi in qualità di Importers of Record dovrebbero conservare con cura la documentazione relativa a tutti i dazi Ieepa versati e collaborare con consulenti esperti in trade law e con i propri spedizionieri doganali. Le aziende europee che, pur non avendo pagato direttamente i dazi Ieepa, ne hanno condiviso i costi con gli acquirenti statunitensi, potrebbero inoltre disporre di rimedi contrattuali per recuperarli dai propri clienti.

L’articolo Dazi Usa: stop ai dazi Ieepa ma subito in vigore nuove tariffe al 10% è tratto da Forbes Italia.